Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Esercizio del potere sostitutivo dello Stato - Lamentata menomazione delle attribuzioni costituzionali della Regione - Sussistenza del tono costituzionale del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Molise nei confronti dello Stato, in relazione alla delibera del 7 dicembre 2018, con cui il Consiglio dei ministri ha nominato quale commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per asserita mancanza di tono costituzionale della censura, perché la delibera sarebbe espressione dell'esercizio del potere sostitutivo, di competenza esclusiva statale. La Regione si duole della menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali, derivante dal cattivo esercizio del potere sostitutivo, denunciando l'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, integrante un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto. (Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2018, n. 10 del 2017, n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 52 del 2013 e n. 90 del 2011).
La disciplina, generale e astratta, del potere sostitutivo e delle sue modalità di esercizio può essere di per sé idonea a invadere le competenze costituzionali della Regione o a comprimere il principio di leale collaborazione, laddove non preveda adeguati meccanismi di raccordo con gli enti territoriali interessati. (Precedente citato: sentenza n. 36 del 2018).