Sanità pubblica - Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Nomina del commissario ad acta della Regione Molise - Disciplina applicabile - Reviviscenza di norme abrogate - Esclusione.
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Molise, in relazione alla delibera del 7 dicembre 2018, con cui il Consiglio dei ministri ha nominato quale commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, non sussisteva, al momento dell'adozione della delibera, l'obbligo del Consiglio dei ministri di nominare commissario ad acta il Presidente della Giunta regionale. Da un lato, infatti, l'originario "titolo" di commissariamento della Regione Molise - l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007 - non si è "inalveato" all'interno della più "matura" e completa disciplina dei commissariamenti dettata dalla legge n. 191 del 2009, non avendo subito una sorta di "novazione"; dall'altro, la legge n. 232 del 2016 - che, con l'art. 1, comma 395, ha stabilito che le disposizioni relative all'incompatibilità tra incarichi istituzionali regionali e nomina a commissario ad acta (dettate dall'art. 1, comma 569, della legge n. 190 del 2014) non si applicano alle Regioni commissariate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007 - non può avere come conseguenza implicita ed automatica la reviviscenza delle norme in precedenza abrogate che prevedevano la nomina automatica del Presidente della Giunta quale commissario ad acta. Il ripristino di norme abrogate è un fatto eccezionale, ammesso solo se disposto dal legislatore in modo espresso, o comunque sia tramite l'abrogazione di norma a sua volta abrogatrice, mentre la legge n. 190 del 2014 non ha effettuato un intervento meramente abrogativo, bensì ha modificato la portata precettiva delle precedenti disposizioni. (Precedente citato: sentenza n. 247 del 2019).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, fra le quali rientra l'abrogazione di «disposizioni meramente abrogatrici, perché l'unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo» e così facendo, in sostanza, il legislatore assume per relationem il contenuto normativo della legge precedentemente abrogata. (Precedente citato: sentenza n. 13 del 2012).