Sentenza 255/2019 (ECLI:IT:COST:2019:255)
Massima numero 41893
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
04/11/2019; Decisione del
04/11/2019
Deposito del 05/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Titolo
Sanità pubblica - Regione Molise - Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Nomina del commissario ad acta - Delibera del Consiglio dei ministri che nomina persona diversa dal Presidente della Giunta regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Molise - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, del buon andamento dell'amministrazione e delle competenze legislative e amministrative della Regione nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Dichiarazione di spettanza allo Stato della scelta adottata.
Sanità pubblica - Regione Molise - Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Nomina del commissario ad acta - Delibera del Consiglio dei ministri che nomina persona diversa dal Presidente della Giunta regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Molise - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, del buon andamento dell'amministrazione e delle competenze legislative e amministrative della Regione nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Dichiarazione di spettanza allo Stato della scelta adottata.
Testo
È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri, nominare con la delibera del 7 dicembre del 2018, il commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise. Non viola il principio di ragionevolezza e del buon andamento dell'amministrazione, né comprime le competenze legislative e amministrative regionali nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, la nomina di persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, in quanto, non vi è obbligo ex lege di nominare quest'ultimo commissario ad acta, e sussistono i presupposti per instaurare e mantenere il commissariamento della Regione. Il Consiglio dei ministri ha esercitato il proprio potere sostitutivo a seguito della valutazione della complessa inefficienza del sistema sanitario regionale, in quanto al dato positivo inerente alla capacità di assicurare i LEA non corrisponde un risultato positivo relativo al rientro dal disavanzo economico-finanziario. La scelta, inoltre, non determina alcuna interruzione del confronto fra struttura commissariale e amministrazione centrale, in quanto il costante confronto - svolto nel Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e nel Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza - permette che, nelle fasi di svolgimento del piano di rientro, le attribuzioni regionali ricevano adeguata rappresentazione e tutela. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2019, n. 197 del 2019 e n. 51 del 2013).
È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri, nominare con la delibera del 7 dicembre del 2018, il commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise. Non viola il principio di ragionevolezza e del buon andamento dell'amministrazione, né comprime le competenze legislative e amministrative regionali nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, la nomina di persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, in quanto, non vi è obbligo ex lege di nominare quest'ultimo commissario ad acta, e sussistono i presupposti per instaurare e mantenere il commissariamento della Regione. Il Consiglio dei ministri ha esercitato il proprio potere sostitutivo a seguito della valutazione della complessa inefficienza del sistema sanitario regionale, in quanto al dato positivo inerente alla capacità di assicurare i LEA non corrisponde un risultato positivo relativo al rientro dal disavanzo economico-finanziario. La scelta, inoltre, non determina alcuna interruzione del confronto fra struttura commissariale e amministrazione centrale, in quanto il costante confronto - svolto nel Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e nel Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza - permette che, nelle fasi di svolgimento del piano di rientro, le attribuzioni regionali ricevano adeguata rappresentazione e tutela. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2019, n. 197 del 2019 e n. 51 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
07/12/2018
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte