Sentenza 255/2019 (ECLI:IT:COST:2019:255)
Massima numero 41894
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  04/11/2019;  Decisione del  04/11/2019
Deposito del 05/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40877  41891  41892  41893  41895  41896  41897


Titolo
Sanità pubblica - Regione Molise - Nomina del commissario ad acta - Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Delibera del Consiglio dei ministri che nomina persona diversa dal Presidente della Giunta regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Molise - Denunciata violazione della disciplina costituzionale dell'esercizio dei poteri sostitutivi, del principio di leale collaborazione e menomazione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente nella materia "tutela della salute" - Insussistenza - Dichiarazione di spettanza allo Stato della scelta adottata.

Testo

È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri, nominare con la delibera del 7 dicembre del 2018, il commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise. Non viola la disciplina costituzionale dell'esercizio dei poteri sostitutivi e del principio di leale collaborazione, né menoma le attribuzioni costituzionali della ricorrente, in materia di tutela della salute, la nomina di persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, in quanto, non vi è obbligo ex lege di nominare quest'ultimo commissario ad acta e il Governo si è conformato alla disciplina costituzionale, considerato che l'adozione, l'attuazione e l'esecuzione del piano di rientro e l'eventuale commissariamento sono espressioni di un'unica vicenda, caratterizzata da un costante confronto fra Governo e Regione, nella quale il secondo rappresenta l'extrema ratio, nel caso di specie vi è stato un costante confronto fra amministrazione centrale e regionale. Né sussiste un obbligo dell'acquisizione del previo parere, neanche nella generale disciplina sul potere sostitutivo, che prevede soltanto che la Regione venga sentita.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel procedimento di nomina del commissario ad acta, le facoltà di audizione e partecipazione della Regione non si estendono all'individuazione nominativa del commissario e del subcommissario, la cui scelta spetta in via esclusiva al Governo. (Precedente citato: sentenza n. 200 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

 07/12/2018  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte