Sentenza 255/2019 (ECLI:IT:COST:2019:255)
Massima numero 41897
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
04/11/2019; Decisione del
04/11/2019
Deposito del 05/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Titolo
Thema decidendum - Invito all'autorimessione di questione incidentale proposto in pendenza di un conflitto intersoggettivo - Impossibilità di ricavare dalle disposizioni oggetto della richiesta di autorimessione la regola che si vorrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima - Rigetto della richiesta.
Thema decidendum - Invito all'autorimessione di questione incidentale proposto in pendenza di un conflitto intersoggettivo - Impossibilità di ricavare dalle disposizioni oggetto della richiesta di autorimessione la regola che si vorrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima - Rigetto della richiesta.
Testo
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Molise - in riferimento all'art. 3 Cost., al principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nonché al principio di leale collaborazione e gli artt. 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. - avverso la delibera con cui il Consiglio dei ministri ha nominato commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise, persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, non è accolta la richiesta della Regione di prendere in esame la questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 1, comma 395, della legge n. 232 del 2016 e dell'art. 2, comma 84-bis, della legge n. 191 del 2009. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, è assorbente rilevare che dalle citate disposizioni non può ricavarsi la sussistenza della regola dell'incompatibilità tra il ruolo di commissario ad acta e la carica di Presidente della Regione.
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Molise - in riferimento all'art. 3 Cost., al principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nonché al principio di leale collaborazione e gli artt. 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. - avverso la delibera con cui il Consiglio dei ministri ha nominato commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise, persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, non è accolta la richiesta della Regione di prendere in esame la questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 1, comma 395, della legge n. 232 del 2016 e dell'art. 2, comma 84-bis, della legge n. 191 del 2009. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, è assorbente rilevare che dalle citate disposizioni non può ricavarsi la sussistenza della regola dell'incompatibilità tra il ruolo di commissario ad acta e la carica di Presidente della Regione.
Atti oggetto del giudizio
07/12/2018
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte