Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - Genericità dei criteri direttivi individuati, stante il numero e la varietà delle materie delegabili - Violazione delle regole costituzionali relative alla delegazione legislativa - Illegittimità costituzionale. (Classif. 215015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76, comma terzo, Cost., l’art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, reca una delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. La disposizione impugnata dalle Regioni Puglia, Toscana, e dalla Regione autonoma Sardegna, rinvia ai princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che forniscono una definizione di LEP e indicano alcune finalità – da perseguire con la determinazione degli stessi LEP – che si rivelano alquanto generiche e inidonee a guidare il potere legislativo delegato. La determinazione dei principi e criteri direttivi ben può avvenire per relationem, con riferimento ad altri atti normativi, purché questi siano sufficientemente specifici. Le norme procedurali dettate dai commi 792 e seguenti non sono sufficienti per soddisfare lo standard dell’art. 76 Cost., il quale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere, il cui ruolo non può essere surrogato dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate; tanto più che i LEP implicano una delicata scelta politica, perché si tratta di decidere in che misura spendere risorse per garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia. La pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – per relationem – in relazione a numerose e variegate materie, ciascuna delle quali richiede invece distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, rende la disposizione impugnata inevitabilmente generica, riflettendosi in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti. (Precedenti: S. 280/2004 - mass. 28715; S. 156/1987 - mass. 4239; S. 47/1959 - mass. 859).