Ordinanza 256/2019 (ECLI:IT:COST:2019:256)
Massima numero 40882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
22/10/2019; Decisione del
22/10/2019
Deposito del 05/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza - Agevolazioni contributive - Esonero dai contributi per i datori di lavoro privato in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli anni 2015 e 2016 - Assunzioni di lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) a "zero ore" - Esclusione - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza - Agevolazioni contributive - Esonero dai contributi per i datori di lavoro privato in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli anni 2015 e 2016 - Assunzioni di lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) a "zero ore" - Esclusione - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. l, comma 118, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. l, comma 178, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabiliscono che l'esonero contributivo in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate, rispettivamente, nell'anno 2015 e nell'anno 2016, spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Alla stregua della diversità, non solo giuridica ma anche sostanziale, tra la condizione del lavoratore beneficiario del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) "a zero ore" e quella del soggetto privo di occupazione a tempo indeterminato da più di sei mesi, le disposizioni in esame non travalicano i limiti di razionalità, ragionevolezza e congruità. Difatti, la specifica funzione svolta dalla CIGS, che presuppone la prospettiva della ripresa dell'attività lavorativa e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro, non può ritenersi compatibile con la finalità di promozione di occupazione stabile perseguita dagli interventi legislativi in esame. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2000).
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. l, comma 118, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. l, comma 178, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabiliscono che l'esonero contributivo in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate, rispettivamente, nell'anno 2015 e nell'anno 2016, spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Alla stregua della diversità, non solo giuridica ma anche sostanziale, tra la condizione del lavoratore beneficiario del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) "a zero ore" e quella del soggetto privo di occupazione a tempo indeterminato da più di sei mesi, le disposizioni in esame non travalicano i limiti di razionalità, ragionevolezza e congruità. Difatti, la specifica funzione svolta dalla CIGS, che presuppone la prospettiva della ripresa dell'attività lavorativa e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro, non può ritenersi compatibile con la finalità di promozione di occupazione stabile perseguita dagli interventi legislativi in esame. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2000).
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2014
n. 190
art. 1
co. 118
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 178
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte