Ordinanza 257/2019 (ECLI:IT:COST:2019:257)
Massima numero 40883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
06/11/2019; Decisione del
06/11/2019
Deposito del 05/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:
41772
Titolo
Circolazione stradale - Condannati per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Patente di guida - Automaticità della revoca - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, individualizzazione del trattamento penale, nonché degli obblighi convenzionali derivanti dalla CEDU - Sopravvenuta carenza di oggetto per effetto di dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Circolazione stradale - Condannati per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Patente di guida - Automaticità della revoca - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, individualizzazione del trattamento penale, nonché degli obblighi convenzionali derivanti dalla CEDU - Sopravvenuta carenza di oggetto per effetto di dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pisa, Verbania e Rimini in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 1 prot. addiz. CEDU - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui fa automaticamente conseguire alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., la revoca della patente di guida. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non prevede che, nelle ipotesi anzidette, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Non ricorrendo tali circostanze aggravanti in alcuno dei giudizi a quibus, non sussiste più il rigido automatismo dell'applicazione della revoca della patente, sanzione accessoria di natura amministrativa, potendo il giudice disporre la sospensione della stessa secondo la gravità della condotta del condannato e tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanze n. 203 del 2019, n. 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pisa, Verbania e Rimini in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 1 prot. addiz. CEDU - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui fa automaticamente conseguire alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., la revoca della patente di guida. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non prevede che, nelle ipotesi anzidette, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Non ricorrendo tali circostanze aggravanti in alcuno dei giudizi a quibus, non sussiste più il rigido automatismo dell'applicazione della revoca della patente, sanzione accessoria di natura amministrativa, potendo il giudice disporre la sospensione della stessa secondo la gravità della condotta del condannato e tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanze n. 203 del 2019, n. 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 222
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 8
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1