Ordinanza 257/2019 (ECLI:IT:COST:2019:257)
Massima numero 41772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
06/11/2019; Decisione del
06/11/2019
Deposito del 05/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:
40883
Titolo
Circolazione stradale - Revoca della patente di guida a seguito di condanna per i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime - Divieto di nuovo conseguimento prima di cinque anni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di individualizzazione del trattamento penale, degli obblighi convenzionali derivanti dalla CEDU - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Circolazione stradale - Revoca della patente di guida a seguito di condanna per i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime - Divieto di nuovo conseguimento prima di cinque anni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di individualizzazione del trattamento penale, degli obblighi convenzionali derivanti dalla CEDU - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pisa e Rimini in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 1 prot. addiz. CEDU - dell'art. 222, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, in base al quale, nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida in conseguenza dei reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio penale non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi applicata dal giudice penale. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanza n. 203 del 2019).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pisa e Rimini in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 1 prot. addiz. CEDU - dell'art. 222, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, in base al quale, nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida in conseguenza dei reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio penale non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi applicata dal giudice penale. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanza n. 203 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 222
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 8
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1