Sentenza 258/2019 (ECLI:IT:COST:2019:258)
Massima numero 40884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
22/10/2019; Decisione del
22/10/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Titolo
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione in merito alla lesione del parametro costituzionale evocato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione in merito alla lesione del parametro costituzionale evocato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione in merito alla lesione del parametro costituzionale evocato, nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo in riferimento all'art. 111 Cost., degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018. Malgrado il ricorso non indichi in maniera esplicita, tra quelli espressi dalla disposizione costituzionale evocata, il principio asseritamente leso, esso rende comunque ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, per cui deve ritenersi che - implicitamente ma chiaramente - la interferenza denunciata dal ricorrente riguardi la violazione del principio della parità delle armi di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost., in base al quale ogni processo si svolge in condizioni di parità. (Precedente citato: sentenza n. 228 del 2016).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione in merito alla lesione del parametro costituzionale evocato, nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo in riferimento all'art. 111 Cost., degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018. Malgrado il ricorso non indichi in maniera esplicita, tra quelli espressi dalla disposizione costituzionale evocata, il principio asseritamente leso, esso rende comunque ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, per cui deve ritenersi che - implicitamente ma chiaramente - la interferenza denunciata dal ricorrente riguardi la violazione del principio della parità delle armi di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost., in base al quale ogni processo si svolge in condizioni di parità. (Precedente citato: sentenza n. 228 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
12/12/2018
n. 46
art. 1
co. 1
legge della Regione Marche
07/11/2018
n. 44
art. 3
co. 2
legge della Regione Marche
12/12/2018
n. 46
art. 2
co. 1
legge della Regione Marche
07/11/2018
n. 44
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte