Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Determinazione da parte della Corte costituzionale per economia di giudizio.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018, deve essere esaminata, per economia di giudizio, anzitutto la questione promossa con riferimento alla violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico rispetto a quella riferita a un parametro non compreso nel Titolo V della Parte II della Costituzione.
Spetta alla Corte costituzionale decidere (anche per economia di giudizio) l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre. (Precedente citato: sentenza n. 148 del 2018).