Sentenza 258/2019 (ECLI:IT:COST:2019:258)
Massima numero 42721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  22/10/2019;  Decisione del  22/10/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40884  42722  42723


Titolo
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Determinazione da parte della Corte costituzionale per economia di giudizio.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018, deve essere esaminata, per economia di giudizio, anzitutto la questione promossa con riferimento alla violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico rispetto a quella riferita a un parametro non compreso nel Titolo V della Parte II della Costituzione.

Spetta alla Corte costituzionale decidere (anche per economia di giudizio) l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre. (Precedente citato: sentenza n. 148 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  12/12/2018  n. 46  art. 1  co. 

legge della Regione Marche  07/11/2018  n. 44  art. 3  co. 2

legge della Regione Marche  12/12/2018  n. 46  art. 2  co. 1

legge della Regione Marche  07/11/2018  n. 44  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte