Sentenza 258/2019 (ECLI:IT:COST:2019:258)
Massima numero 42722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  22/10/2019;  Decisione del  22/10/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40884  42721  42723


Titolo
Caccia - Norme della Regione Marche - Adozione con legge regionale del calendario venatorio 2018-2019, comprensivo delle prescrizioni valevoli per l'esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018 che, nel sostituire il comma 2 dell'art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018, autorizzano l'esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A), all'uopo aggiunto alla stessa legge reg. Marche n. 44 del 2018. Le norme impugnate hanno fatto propria la disciplina dell'attività venatoria già in precedenza posta dal calendario approvato con provvedimento amministrativo (deliberazione della Giunta reg. Marche 30 luglio 2018, n. 1068, dal contenuto pressoché integralmente coincidente con quello di cui alla legge impugnata), così attraendo quest'ultimo nella sfera legislativa e attribuendogli gli effetti tipici degli atti normativi. L'adozione di una legge-provvedimento si pone in contrasto con l'implicita riserva di amministrazione stabilita dall'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 - che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente anche ai fini del controllo giurisdizionale e non tollera che il calendario venatorio venga irrigidito nella forma legislativa a scapito dell'esigenza di raffrontabilità sottesa al principio di generalità e astrattezza della legge - il quale esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Inoltre, la successiva cristallizzazione del contenuto del provvedimento nella forma della legge impedisce anche di assicurare il più marcato regime di flessibilità proprio della natura amministrativa dell'atto, altresì idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il calendario venatorio è stato approvato. (Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2013, n. 90 del 2013, n. 20 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  12/12/2018  n. 46  art. 1  co. 

legge della Regione Marche  07/11/2018  n. 44  art. 3  co. 2

legge della Regione Marche  12/12/2018  n. 46  art. 2  co. 1

legge della Regione Marche  07/11/2018  n. 44  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 4