Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervento di soggetto parte nel giudizio disciplinare pendente, avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento da cui è sorto il conflitto - Legittimazione - Ammissibilità dell'intervento.
È dichiarato ammissibile l'intervento del dott. Sergio Venturi, assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, nel giudizio per conflitto tra enti sorto a seguito del provvedimento disciplinare adottato a suo carico dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm. Nel caso di specie, l'assessore è parte del giudizio pendente dinanzi alla Commissione centrale di disciplina per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), avente ad oggetto il medesimo provvedimento oggetto del conflitto promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Pertanto, il giudizio costituzionale volto ad accertare se spettasse allo Stato - e, per esso, all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna - adottare il suddetto provvedimento disciplinare, è suscettibile di incidere sul giudizio pendente dinanzi alla CCEPS.
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi, subendo tale regola l'eccezione relativa all'ipotesi in cui l'interventore sia parte di un giudizio comune, il cui esito la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare. (Precedente citato: sentenza n. 107 del 2015).