Sentenza 259/2019 (ECLI:IT:COST:2019:259)
Massima numero 42878
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  04/11/2019;  Decisione del  04/11/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40885  42879  42880


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervento dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, in assenza della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Legittimazione - Ammissibilità dell'intervento.

Testo

È dichiarato ammissibile l'intervento dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, nel giudizio per conflitto tra enti sorto a seguito del provvedimento disciplinare adottato dal medesimo Ordine, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm a carico del dott. Sergio Venturi, assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna. Nessun ostacolo si pone all'intervento in giudizio dell'Ordine, nonostante la mancata costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri quale parte resistente, considerato che esso è espressamente qualificato dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. del C.p.S. n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 3 del 2018, come ente pubblico non economico, dotato di ampia autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, e per ciò stesso sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute. L'atto posto in essere dal citato Ordine provinciale è pertanto riferibile - ai soli fini del conflitto costituzionale di attribuzione - allo Stato, inteso non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità in vista dell'esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali. (Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2006 e n. 72 del 2005).

Gli ordini professionali sono configurati come enti pubblici ad appartenenza necessaria, la cui istituzione e disciplina risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico, la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso, affidando loro il compito di curare la tenuta degli albi, nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi, in vista dell'obiettivo di garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività. Si tratta, in altri termini, di organismi associativi a partecipazione obbligatoria cui il legislatore statale ha affidato poteri, funzioni e prerogative, sottoposti a vigilanza da parte di organi dello Stato-apparato, tutti preordinati alla tutela di pregnanti interessi di rilievo costituzionale - quali, ad esempio, quelli inerenti alla tutela della salute - connessi all'esercizio di attività professionali, caratterizzati da una necessaria dimensione nazionale e pertanto dalla infrazionabilità. (Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2019, inerente all'Ordine forense, e n. 405 del 2005).

Va ricondotta alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali la disciplina di organismi, ausiliari della pubblica amministrazione, perché chiamati a svolgere funzioni pubbliche di tutela di interessi pubblici unitari. Ciò serve a confermare inequivocabilmente l'appartenenza degli stessi al sistema ordinamentale dello Stato. (Precedente citato: sentenza n. 405 del 2005).

Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, promossi dalla Regione nei confronti dello Stato, l'art. 25, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, espressamente prevede che il ricorso debba essere notificato anche all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo, di organi dello Stato dotati di autonomia e di soggettività, sì da legittimarli passivamente nel processo. E ciò al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell'atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri. (Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2019 e n. 252 del 2013).

Nella prospettiva dei rapporti con il sistema regionale, il termine Stato è impiegato dall'art. 134 Cost. in una accezione più ampia, quale conglomerato di enti, legati tra loro da precisi vincoli funzionali e di indirizzo, destinati ad esprimere, nel confronto dialettico con il sistema regionale, le esigenze unitarie imposte dai valori supremi tutelati dall'art. 5 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 31 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

   n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 25    co. 2