Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Esercizio del potere disciplinare da parte di organo ausiliario dello Stato - Lamentata menomazione delle attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente - Sussistenza del tono costituzionale del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezioni preliminari.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per assenza del tono costituzionale del conflitto, e in particolare per l'assenza di alcuna attitudine lesiva delle attribuzioni regionali, né alcun interesse concreto e attuale della Regione ad agire in giudizio - del ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Regione Emilia-Romagna, sorto a seguito del provvedimento disciplinare a carico del dott. Sergio Venturi, assessore regionale, adottato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm. La Regione ricorrente contesta non già le modalità di esercizio del potere disciplinare dell'Ordine, ma l'esistenza stessa di tale potere, con riferimento alla condotta politico-amministrativa dell'assessore regionale medico, e afferma che la lesione delle prerogative di quest'ultimo (facoltà di proposta e di voto), derivante dall'esercizio "abusivo" del potere disciplinare, si risolve nella lesione delle competenze della Giunta stessa, in ragione del rapporto di immedesimazione organica fra assessori e Giunta, e quindi della Regione. Risulta così evidente non solo l'interesse a ricorrere della Regione, al fine di ripristinare l'integrità della sfera di attribuzioni costituzionali che si assumono menomate, ma anche l'attualità della lesione, derivante dall'atto impugnato, la cui adozione determinerebbe di per sé la lesione dell'autonomia amministrativa regionale. (Precedente citato: sentenza n. 265 del 2003).
La pendenza di un giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale avente come oggetto il medesimo atto impugnato in sede di conflitto di attribuzione fra enti non comporta l'inammissibilità del conflitto, ove ne sussista il tono costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 57 del 2019).
La figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. (Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2014 e n. 110 del 1970).
Per conferire tono costituzionale a un conflitto serve essenzialmente prospettare l'esercizio effettivo di un potere, non avente base legale, in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016 e n. 104 del 2016).