Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati mediante decreti legislativi - Assegnazione della relativa competenza a un d.P.C.m. - Irragionevolezza e contraddittorietà - Illegittimità costituzionale. (Classif. 215015).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per irragionevolezza e contraddittorietà, l’art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, affida l’aggiornamento dei LEP ad un dPCm, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna conferisce una delega legislativa per la determinazione dei LEP, prevedendo, con un meccanismo intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti, che i futuri decreti legislativi possano essere successivamente modificati con un atto sublegislativo, cioè con un dPCm. Né tale meccanismo può assimilarsi a quello della delegificazione, perché questo (art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) prevede che la legge di delegificazione disponga l’abrogazione di norme legislative previgenti, mentre la norma in esame prevede la modifica di un atto legislativo futuro ad opera di un atto sostanzialmente regolamentare: dunque, la norma impugnata configura il dPCm come una fonte primaria, essendo esso abilitato a modificare un decreto legislativo per forza propria. Tale vizio si riflette in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 3  co. 7

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte