Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fissati mediante decreti legislativi - Assegnazione della relativa competenza a un d.P.C.m. - Irragionevolezza e contraddittorietà - Illegittimità costituzionale. (Classif. 215015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per irragionevolezza e contraddittorietà, l’art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, affida l’aggiornamento dei LEP ad un dPCm, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna conferisce una delega legislativa per la determinazione dei LEP, prevedendo, con un meccanismo intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti, che i futuri decreti legislativi possano essere successivamente modificati con un atto sublegislativo, cioè con un dPCm. Né tale meccanismo può assimilarsi a quello della delegificazione, perché questo (art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) prevede che la legge di delegificazione disponga l’abrogazione di norme legislative previgenti, mentre la norma in esame prevede la modifica di un atto legislativo futuro ad opera di un atto sostanzialmente regolamentare: dunque, la norma impugnata configura il dPCm come una fonte primaria, essendo esso abilitato a modificare un decreto legislativo per forza propria. Tale vizio si riflette in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti.