Sentenza 259/2019 (ECLI:IT:COST:2019:259)
Massima numero 42880
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  04/11/2019;  Decisione del  04/11/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40885  42878  42879


Titolo
Professioni - Azione disciplinare, avviata dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, nei confronti dell'assessore regionale alle politiche per la salute, medico iscritto all'albo, in relazione alla proposta, formazione e adozione di delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna - Conseguente provvedimento sanzionatorio - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - Invasione, da parte di un organo sussidiario dello Stato, della sfera di autonomia costituzionalmente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute - Non spettanza del potere sanzionatorio nei confronti di un componente della Giunta regionale - Annullamento nell'atto conclusivo del procedimento disciplinare.

Testo

È dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, adottare, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm, la sanzione della radiazione dall'albo dei medici a carico dell'assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, dott. Sergio Venturi, per aver questi proposto e contribuito a formare la delibera della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 508, e al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute non provvedere a seguito dell'Atto di significazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, trasmesso in data 27 dicembre 2018; ed è annullata, per l'effetto, la sanzione disciplinare irrogata. L'Ordine professionale, adottando la citata sanzione, per avere l'assessore proposto e contribuito ad approvare la delibera con cui è stato autorizzato l'impiego di personale infermieristico specializzato nell'assistenza sanitaria in emergenza, ha leso le competenze regionali nella materia della tutela della salute, e, in specie, dell'organizzazione dei servizi sanitari di emergenza. Esso ha agito in carenza di potere, poiché ha sanzionato un proprio iscritto per atti compiuti da quest'ultimo non nell'esercizio della professione di medico, ma nell'esercizio di una funzione pubblica, in qualità di assessore regionale, interferendo illegittimamente con l'esercizio delle sue prerogative - tra le quali rientra la facoltà di proporre e di concorrere a formare e deliberare gli atti dell'organo collegiale di appartenenza - e con le attribuzioni costituzionali della Regione in materia di organizzazione sanitaria. Il rapporto di immedesimazione organica tra l'assessore e la Giunta regionale, infatti, fa sì che la lesione delle attribuzioni del primo si traduce nella lesione delle attribuzioni, nella medesima materia, della seconda di cui è parte e, conseguentemente, della Regione. (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2019, n. 54 del 2015, n. 371 del 2008 e n. 105 del 2007).

Sebbene gli ordini delle professioni sanitarie, e fra questi l'Ordine dei medici, siano investiti di funzioni di interesse pubblico dal d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, come modificato dall'art. 4 della legge n. 3 del 2018, fra cui un potere disciplinare, per assicurare il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione, il legislatore ne ha delimitato il potere sanzionatorio che, se non ristretto entro confini ben precisi, potrebbe irragionevolmente invadere la sfera dei diritti dei singoli destinatari delle sanzioni.

Atti oggetto del giudizio

   n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte