Ordinanza 262/2019 (ECLI:IT:COST:2019:262)
Massima numero 40888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/11/2019;  Decisione del  06/11/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  41773  41774  41775  41776


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015. Il rimettente ha argomentato che è proprio la disposizione censurata a precludere - nella fase anteriore alla vendita - la liquidazione definitiva del compenso secondo i valori di stima e ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, sospendendo la procedura di liquidazione e non già l'intera procedura esecutiva.

Per costante orientamento costituzionale, la rilevanza deve essere valutata alla stregua delle circostanze che sussistono al momento della proposizione delle questioni, e non già alla luce delle circostanze sopravvenute. (Precedenti citati: sentenza n. 160 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile (disp. att.)    n.   art. 161  co. 3

decreto-legge  27/06/2015  n. 83  art. 14  co. 1

legge  06/08/2015  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte