Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015. Il rimettente ha argomentato che è proprio la disposizione censurata a precludere - nella fase anteriore alla vendita - la liquidazione definitiva del compenso secondo i valori di stima e ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, sospendendo la procedura di liquidazione e non già l'intera procedura esecutiva.
Per costante orientamento costituzionale, la rilevanza deve essere valutata alla stregua delle circostanze che sussistono al momento della proposizione delle questioni, e non già alla luce delle circostanze sopravvenute. (Precedenti citati: sentenza n. 160 del 2019).