Ordinanza 262/2019 (ECLI:IT:COST:2019:262)
Massima numero 41773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/11/2019;  Decisione del  06/11/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40888  41774  41775  41776


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Coerenza della motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015. Non appare implausibile la motivazione offerta dal rimettente, legittimato a proporre incidente di costituzionalità in una procedura di liquidazione del compenso dell'esperto o dello stimatore che presenta caratteri giurisdizionali, tanto che si conclude con un provvedimento motivato e può dar luogo anche a successivi gradi di impugnazione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile (disp. att.)    n.   art. 161  co. 3

decreto-legge  27/06/2015  n. 83  art. 14  co. 1

legge  06/08/2015  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte