Ordinanza 262/2019 (ECLI:IT:COST:2019:262)
Massima numero 41775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/11/2019;  Decisione del  06/11/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40888  41773  41774  41776


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Univocità dell'intervento richiesto - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per ambiguità del petitum, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015. Il rimettente ha prefigurato in maniera inequivocabile come soluzione costituzionalmente obbligata una liquidazione immediata del compenso dell'esperto o dello stimatore, ancorata al più probabile prezzo di mercato dell'immobile così come stimato.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile (disp. att.)    n.   art. 161  co. 3

decreto-legge  27/06/2015  n. 83  art. 14  co. 1

legge  06/08/2015  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte