Ordinanza 262/2019 (ECLI:IT:COST:2019:262)
Massima numero 41775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
06/11/2019; Decisione del
06/11/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Univocità dell'intervento richiesto - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Univocità dell'intervento richiesto - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per ambiguità del petitum, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015. Il rimettente ha prefigurato in maniera inequivocabile come soluzione costituzionalmente obbligata una liquidazione immediata del compenso dell'esperto o dello stimatore, ancorata al più probabile prezzo di mercato dell'immobile così come stimato.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per ambiguità del petitum, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015. Il rimettente ha prefigurato in maniera inequivocabile come soluzione costituzionalmente obbligata una liquidazione immediata del compenso dell'esperto o dello stimatore, ancorata al più probabile prezzo di mercato dell'immobile così come stimato.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile (disp. att.)
n.
art. 161
co. 3
decreto-legge
27/06/2015
n. 83
art. 14
co. 1
legge
06/08/2015
n. 132
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte