Ordinanza 262/2019 (ECLI:IT:COST:2019:262)
Massima numero 41776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/11/2019;  Decisione del  06/11/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40888  41773  41774  41775


Titolo
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario - Corresponsione di acconti in misura non superiore al 50 per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima e liquidazione al momento della vendita dell'importo definitivo commisurato al prezzo ricavato da questa - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto agli altri ausiliari del giudice, violazione dei principi di tutela del lavoro e di buon andamento nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. e disp. trans., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui prevede che, nelle esecuzioni immobiliari, il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario sia calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. Il criterio di liquidazione sancito dalla legge censurata attua un bilanciamento non irragionevole del diritto del professionista di essere remunerato in maniera adeguata per l'opera svolta con la finalità di contenimento dei costi e di razionalizzazione, che non può non tenere conto del carattere pubblicistico dell'incarico. Né è irragionevole la scelta di rimandare la liquidazione definitiva del compenso al momento della vendita, in quanto tale previsione si correla a un criterio di determinazione del compenso parametrato - in maniera non arbitraria - al valore della vendita ed è temperata da un appropriato correttivo, che si sostanzia nel riconoscimento di acconti nella non trascurabile misura del 50 per cento del valore di stima. Non sussiste inoltre la denunciata disparità di trattamento con gli altri ausiliari del giudice, che svolgono compiti non comparabili, né è riscontrabile la violazione del principio di buon andamento, riferibile agli aspetti organizzativi dell'amministrazione della giustizia e non all'attività giurisdizionale in senso stretto, dovendo anche escludersi che la scelta legislativa, volta a modulare in termini non irragionevoli il compenso dell'esperto o dello stimatore, pregiudichi la tutela del lavoro. (Precedente citato: sentenza n. 90 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  27/06/2015  n. 83  art. 14  co. 1

legge  06/08/2015  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 2

Altri parametri e norme interposte