Sentenza 263/2019 (ECLI:IT:COST:2019:263)
Massima numero 40889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/11/2019; Decisione del
05/11/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Carattere innovativo della norma sottoposta a scrutinio - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Carattere innovativo della norma sottoposta a scrutinio - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'asserita natura meramente ricognitiva della norma sottoposta a scrutinio, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018, ove prevede che si applichi anche ai detenuti minorenni e giovani adulti l'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975. Il giudice a quo non ignora che l'applicazione dell'art. 4-bis ordin. penit. anche nei confronti dei minori risultava già prevista dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 152 del 1991, come conv., tuttavia le sue censure si incentrano proprio sull'inserimento della preclusione in parola nell'ambito del nuovo ordinamento penitenziario minorile. Il d.lgs. n. 121 del 2018, attraverso il richiamo al meccanismo dell'art. 4-bis ordin. penit., dà così vita all'unica normativa applicabile ai minorenni, sostituendosi integralmente alla precedente disciplina dettata sul punto, per i condannati adulti, dalla legge n. 354 del 1975. Il carattere innovativo (e non meramente ricognitivo di una norma preesistente, quale l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 152 del 1991) della disposizione censurata risulta, inoltre, dalla considerazione del suo diverso ambito applicativo poiché richiama i commi 1 e 1-bis dell'art. 4-bis ordin. penit., ma non il comma 2.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'asserita natura meramente ricognitiva della norma sottoposta a scrutinio, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018, ove prevede che si applichi anche ai detenuti minorenni e giovani adulti l'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975. Il giudice a quo non ignora che l'applicazione dell'art. 4-bis ordin. penit. anche nei confronti dei minori risultava già prevista dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 152 del 1991, come conv., tuttavia le sue censure si incentrano proprio sull'inserimento della preclusione in parola nell'ambito del nuovo ordinamento penitenziario minorile. Il d.lgs. n. 121 del 2018, attraverso il richiamo al meccanismo dell'art. 4-bis ordin. penit., dà così vita all'unica normativa applicabile ai minorenni, sostituendosi integralmente alla precedente disciplina dettata sul punto, per i condannati adulti, dalla legge n. 354 del 1975. Il carattere innovativo (e non meramente ricognitivo di una norma preesistente, quale l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 152 del 1991) della disposizione censurata risulta, inoltre, dalla considerazione del suo diverso ambito applicativo poiché richiama i commi 1 e 1-bis dell'art. 4-bis ordin. penit., ma non il comma 2.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/10/2018
n. 121
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte