Sentenza 1/1956 (ECLI:IT:COST:1956:1)
Massima numero 2
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del
05/06/1956; Decisione del
05/06/1956
Deposito del 14/06/1956; Pubblicazione in G. U. 14/06/1956
Titolo
SENT. 1/56 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MATERIE DI COMPETENZA DI SINGOLI MINISTERI - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
SENT. 1/56 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MATERIE DI COMPETENZA DI SINGOLI MINISTERI - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Testo
La facoltà di intervento, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via incidentale, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri anche se la legge impugnata concerne materie di competenza dei singoli ministeri.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 4