Sentenza 1/1956 (ECLI:IT:COST:1956:1)
Massima numero 2
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del  05/06/1956;  Decisione del  05/06/1956
Deposito del 14/06/1956; Pubblicazione in G. U. 14/06/1956
Massime associate alla pronuncia:  1  3  4  5  6  7  8  9  10


Titolo
SENT. 1/56 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MATERIE DI COMPETENZA DI SINGOLI MINISTERI - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Testo

La facoltà di intervento, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via incidentale, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri anche se la legge impugnata concerne materie di competenza dei singoli ministeri.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 4