SENT. 1/56 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ABROGAZIONE - DIFFERENZE - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE.
I due istituti giuridici dell'abrogazione e dell'illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale, ed i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità sono molto più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di illegittimità di una legge. Pertanto, e' necessario tener presente tutto ciò al fine di stabilire se ed in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa configurare un problema di abrogazione per incompatibilità da risolvere alla stregua dei principi generali fissati nell'art. 15 delle disp. prel. al cod. civ..