Sentenza 1/1956 (ECLI:IT:COST:1956:1)
Massima numero 5
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del  05/06/1956;  Decisione del  05/06/1956
Deposito del 14/06/1956; Pubblicazione in G. U. 14/06/1956
Massime associate alla pronuncia:  1  2  3  4  6  7  8  9  10


Titolo
SENT. 1/56 E. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - NORME PRECETTIVE E PROGRAMMATICHE - DIVERSA RILEVANZA AL FINE DELL'ABROGAZIONE E A QUELLO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

La distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere determinante per decidere della abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità' costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte