Sentenza 1/1956 (ECLI:IT:COST:1956:1)
Massima numero 6
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del
05/06/1956; Decisione del
05/06/1956
Deposito del 14/06/1956; Pubblicazione in G. U. 14/06/1956
Titolo
SENT. 1/56 F. DIRITTI ATTRIBUITI DA NORME GIURIDICHE - DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO - LIMITI - NON NE COSTITUISCONO, DI PER SE', NEGAZIONE O VIOLAZIONE.
SENT. 1/56 F. DIRITTI ATTRIBUITI DA NORME GIURIDICHE - DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO - LIMITI - NON NE COSTITUISCONO, DI PER SE', NEGAZIONE O VIOLAZIONE.
Testo
In via generale la norma che attribuisce un diritto non esclude il regolamento dell'esercizio di esso. Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l'attività di un individuo, rivolta al perseguimento dei propri fini, si concili con il perseguimento dei fini degli altri, - pur con i limiti, insiti del resto nel concetto stesso di diritto, che possono derivarne - non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte