Sentenza 1/1956 (ECLI:IT:COST:1956:1)
Massima numero 9
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del
05/06/1956; Decisione del
05/06/1956
Deposito del 14/06/1956; Pubblicazione in G. U. 14/06/1956
Titolo
SENT. 1/56 I. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AUTORIZZAZIONE DI P.S. PER DIFFUSIONE DI SCRITTI E DISEGNI - ART. 113 T.U. LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - POTERE DISCREZIONALE ILLIMITATO DELLA PUBBLICA AUTORITA', NONOSTANTE IL RICORSO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PREVISTO DAL DECR. LEGISL. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382 - CONTRASTO CON L'ART. 21, PRIMO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 1/56 I. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AUTORIZZAZIONE DI P.S. PER DIFFUSIONE DI SCRITTI E DISEGNI - ART. 113 T.U. LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - POTERE DISCREZIONALE ILLIMITATO DELLA PUBBLICA AUTORITA', NONOSTANTE IL RICORSO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PREVISTO DAL DECR. LEGISL. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382 - CONTRASTO CON L'ART. 21, PRIMO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, col prescrivere per la diffusione, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di scritti o disegni, l'autorizzazione di P.S. e non imponendo alcun limite al potere discrezionale conferito all'autorita', sembra far dipendere quasi da una concessione della stessa autorita', il diritto di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo, che invece l'art. 21 della Costituzione riconosce incondizionatamente a tutti. Pur avendo notevolmente ridotto l'ampiezza di tale potere, il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 (che consente il ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorita' di pubblica sicurezza che abbiano negato l'autorizzazione, disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica li sostituisca a tutti gli effetti) non ne ha eliminato la indeterminatezza originaria, per cui continua a sussistere una eccessiva estensione di discrezionalita', cosi' per l'autorita' di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne l'attivita'. Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 113 T.U. leggi di P.S., vanno quindi dichiarate costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
L'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, col prescrivere per la diffusione, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di scritti o disegni, l'autorizzazione di P.S. e non imponendo alcun limite al potere discrezionale conferito all'autorita', sembra far dipendere quasi da una concessione della stessa autorita', il diritto di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo, che invece l'art. 21 della Costituzione riconosce incondizionatamente a tutti. Pur avendo notevolmente ridotto l'ampiezza di tale potere, il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 (che consente il ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorita' di pubblica sicurezza che abbiano negato l'autorizzazione, disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica li sostituisca a tutti gli effetti) non ne ha eliminato la indeterminatezza originaria, per cui continua a sussistere una eccessiva estensione di discrezionalita', cosi' per l'autorita' di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne l'attivita'. Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 113 T.U. leggi di P.S., vanno quindi dichiarate costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 1
Altri parametri e norme interposte