Sentenza 263/2019 (ECLI:IT:COST:2019:263)
Massima numero 42719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  05/11/2019;  Decisione del  05/11/2019
Deposito del 06/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40889  42720


Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Accesso - Detenuti condannati per uno dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975 - Esclusione, in assenza di condotte collaborative con la giustizia - Estensione ai detenuti minorenni e giovani adulti - Eccesso di delega, violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, nonché della preminente funzione rieducativa dell'esecuzione penale minorile - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 76, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. - l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018, ove prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno ai detenuti minorenni e giovani adulti, si applica l'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975, il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia. La disposizione censurata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, nel restringere la possibilità di accedere alle misure extramurarie, si pone in contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 103 del 2017, soprattutto con l'art. 1, comma 85, lett. p), n. 5) e 6), che imponeva di ampliare i criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e di eliminare qualsiasi automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari ai detenuti minorenni. L'automatismo legislativo si pone inoltre in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, nonché con la preminente funzione rieducativa della pena, sottesi all'intera disciplina del nuovo ordinamento penitenziario minorile, poiché si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che si fonda soltanto sul titolo di reato commesso e impedisce perciò alla magistratura di sorveglianza una valutazione individualizzata dell'idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione, che devono presiedere all'esecuzione penale minorile. Dal superamento del meccanismo censurato non deriva tuttavia in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, poiché al tribunale di sorveglianza compete la valutazione caso per caso dell'idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. (Precedente citato: sentenza n. 253 del 2019).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, va riconosciuta, con riferimento all'ordinamento penale minorile, l'accentuazione della funzione rieducativa della pena e del criterio di individualizzazione del trattamento, quali corollari di una considerazione unitaria dei principi posti negli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. La parificazione della disciplina della fase esecutiva nei confronti di adulti e minori può infatti confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto minorenne e questa situazione contrasta con le esigenze del recupero e della risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano la necessità di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto ai detenuti adulti e di eliminare automatismi applicativi nell'esecuzione della pena. (Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2017, n. 436 del 1999, n. 450 del 1998, n. 16 del 1998, n. 403 del 1997, n. 109 del 1997, n. 143 del 1996, n. 125 del 1995, n. 168 del 1994, n. 125 del 1992, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/10/2018  n. 121  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 31  co. 2

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte