Sentenza 2/1956 (ECLI:IT:COST:1956:2)
Massima numero 11
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  14/06/1956;  Decisione del  14/06/1956
Deposito del 23/06/1956; Pubblicazione in G. U. 23/06/1956
Massime associate alla pronuncia:  12  13  14  15  16


Titolo
SENT. 2/56 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE.

Testo
La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle leggi sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il rimpatrio con foglio di via obbligatorio delle persone sospette e la conseguente diffida a ritornare - senza previa autorizzazione dell'autorita' di p.s. - nel Comune dal quale sono state fatte allontanare). Conforme: 1/1956 C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte