Sentenza 2/1956 (ECLI:IT:COST:1956:2)
Massima numero 12
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  14/06/1956;  Decisione del  14/06/1956
Deposito del 23/06/1956; Pubblicazione in G. U. 23/06/1956
Massime associate alla pronuncia:  11  13  14  15  16


Titolo
SENT. 2/56 B. LIBERTA' PERSONALE - TUTELA COSTITUZIONALE - LIMITI - RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO.

Testo
La disposizione dell'art. 13 Cost., pur non essendo meramente programmatica o di non immediata applicazione, non va intesa quale garanzia di indiscriminata ed illimitata liberta' di condotta del cittadino. Pertanto, le norme relative ai provvedimenti del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e della conseguente diffida, di cui all'art. 157 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non contrastano con detta disposizione, se non per quanto riguarda il rimpatrio per traduzione - quando non sia conseguenza diretta di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria (art. 157 ult. comma) - e la possibilita' del rimpatrio, non in base a fatti concreti (giudizio di pericolosita'), ma a semplici sospetti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte