Sentenza 2/1956 (ECLI:IT:COST:1956:2)
Massima numero 13
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  14/06/1956;  Decisione del  14/06/1956
Deposito del 23/06/1956; Pubblicazione in G. U. 23/06/1956
Massime associate alla pronuncia:  11  12  14  15  16


Titolo
SENT. 2/56 C. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - DIRITTO DI DIFESA - GARANZIA - ESTENSIONE.

Testo
L'ordine di rimpatrio deve essere motivato perche' si possa accertare che il rimpatrio non e' stato determinato da motivi politici o di altro genere non espressamente previsti dall'art. 16 della Costituzione, e per consentire l'esercizio del diritto di difesa, che l'art. 24 della Costituzione garantisce per i procedimenti giudiziari, ma che senza dubbio va riconosciuto al cittadino contro qualsiasi provvedimento dell'autorita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte