Sentenza 2/1956 (ECLI:IT:COST:1956:2)
Massima numero 13
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
14/06/1956; Decisione del
14/06/1956
Deposito del 23/06/1956; Pubblicazione in G. U. 23/06/1956
Titolo
SENT. 2/56 C. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - DIRITTO DI DIFESA - GARANZIA - ESTENSIONE.
SENT. 2/56 C. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - DIRITTO DI DIFESA - GARANZIA - ESTENSIONE.
Testo
L'ordine di rimpatrio deve essere motivato perche' si possa accertare che il rimpatrio non e' stato determinato da motivi politici o di altro genere non espressamente previsti dall'art. 16 della Costituzione, e per consentire l'esercizio del diritto di difesa, che l'art. 24 della Costituzione garantisce per i procedimenti giudiziari, ma che senza dubbio va riconosciuto al cittadino contro qualsiasi provvedimento dell'autorita'.
L'ordine di rimpatrio deve essere motivato perche' si possa accertare che il rimpatrio non e' stato determinato da motivi politici o di altro genere non espressamente previsti dall'art. 16 della Costituzione, e per consentire l'esercizio del diritto di difesa, che l'art. 24 della Costituzione garantisce per i procedimenti giudiziari, ma che senza dubbio va riconosciuto al cittadino contro qualsiasi provvedimento dell'autorita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte