Sentenza 2/1956 (ECLI:IT:COST:1956:2)
Massima numero 14
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
14/06/1956; Decisione del
14/06/1956
Deposito del 23/06/1956; Pubblicazione in G. U. 23/06/1956
Titolo
SENT. 2/56 D. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - LIMITAZIONI STABILITE DALLA LEGGE "IN VIA GENERALE".
SENT. 2/56 D. LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO - LIMITAZIONI STABILITE DALLA LEGGE "IN VIA GENERALE".
Testo
Nell'art. 16 della Costituzione la frase "salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale" deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalita' dei cittadini, non a singole categorie di essi.
Nell'art. 16 della Costituzione la frase "salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale" deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalita' dei cittadini, non a singole categorie di essi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte