Sentenza 3/1956 (ECLI:IT:COST:1956:3)
Massima numero 19
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
15/04/1956; Decisione del
15/04/1956
Deposito del 23/06/1956; Pubblicazione in G. U. 23/06/1956
Titolo
SENT. 3/56 C. RESPONSABILITA' PENALE - RESPONSABILITA' PERSONALE - ART. 57 N. 1 COD. PEN. - INTERPRETAZIONE.
SENT. 3/56 C. RESPONSABILITA' PENALE - RESPONSABILITA' PERSONALE - ART. 57 N. 1 COD. PEN. - INTERPRETAZIONE.
Testo
L'espressione "per cio' solo" contenuta nell'art. 57 n. 1 Cod. pen. va intesa nel senso che la responsabilita' del direttore del giornale si fonda sulla mancata osservanza da parte sua degli obblighi di vigilanza e di controllo ai quali egli e' tenuto per il fatto di essere direttore, anche se non sono consacrati in espresse disposizioni legislative.
L'espressione "per cio' solo" contenuta nell'art. 57 n. 1 Cod. pen. va intesa nel senso che la responsabilita' del direttore del giornale si fonda sulla mancata osservanza da parte sua degli obblighi di vigilanza e di controllo ai quali egli e' tenuto per il fatto di essere direttore, anche se non sono consacrati in espresse disposizioni legislative.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte