Sentenza 3/1956 (ECLI:IT:COST:1956:3)
Massima numero 19
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  15/04/1956;  Decisione del  15/04/1956
Deposito del 23/06/1956; Pubblicazione in G. U. 23/06/1956
Massime associate alla pronuncia:  17  18  20  21


Titolo
SENT. 3/56 C. RESPONSABILITA' PENALE - RESPONSABILITA' PERSONALE - ART. 57 N. 1 COD. PEN. - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'espressione "per cio' solo" contenuta nell'art. 57 n. 1 Cod. pen. va intesa nel senso che la responsabilita' del direttore del giornale si fonda sulla mancata osservanza da parte sua degli obblighi di vigilanza e di controllo ai quali egli e' tenuto per il fatto di essere direttore, anche se non sono consacrati in espresse disposizioni legislative.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte