Sentenza 3/1956 (ECLI:IT:COST:1956:3)
Massima numero 20
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
15/04/1956; Decisione del
15/04/1956
Deposito del 23/06/1956; Pubblicazione in G. U. 23/06/1956
Titolo
SENT. 3/56 D. RESPONSABILITA' PENALE - RESPONSABILITA' PERSONALE - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEL GIORNALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 3/56 D. RESPONSABILITA' PENALE - RESPONSABILITA' PERSONALE - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEL GIORNALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le norme contenute negli articoli 57 n. 1 cod. pen. e 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sulla responsabilita' del direttore del periodico, non sono in contrasto con il principio dell'art. 27, comma primo, della Costituzione, secondo il quale la responsabilita' penale e' personale, dovendosi ravvisare un nesso di causalita' materiale tra la condotta del direttore e l'evento, cui si accompagna un nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilita' penale il requisito della personalita'.
Le norme contenute negli articoli 57 n. 1 cod. pen. e 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sulla responsabilita' del direttore del periodico, non sono in contrasto con il principio dell'art. 27, comma primo, della Costituzione, secondo il quale la responsabilita' penale e' personale, dovendosi ravvisare un nesso di causalita' materiale tra la condotta del direttore e l'evento, cui si accompagna un nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilita' penale il requisito della personalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte