Sentenza 3/1956 (ECLI:IT:COST:1956:3)
Massima numero 21
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  15/04/1956;  Decisione del  15/04/1956
Deposito del 23/06/1956; Pubblicazione in G. U. 23/06/1956
Massime associate alla pronuncia:  17  18  19  20


Titolo
SENT. 3/56 E. (ORDINANZA PRONUNZIATA IN UDIENZA - 30/4/1956) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI TERZI - TERMINE - INOSSERVANZA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI INTERVENTO.

Testo
La inosservanza dei termini per la proposizione della richiesta di intervento nei giudizi di legittimita' costituzionale, stabiliti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n.87, e 31 delle Norme integrative, comporta il rigetto dell'istanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 31