Sentenza 3/1956 (ECLI:IT:COST:1956:3)
Massima numero 21
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
15/04/1956; Decisione del
15/04/1956
Deposito del 23/06/1956; Pubblicazione in G. U. 23/06/1956
Titolo
SENT. 3/56 E. (ORDINANZA PRONUNZIATA IN UDIENZA - 30/4/1956) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI TERZI - TERMINE - INOSSERVANZA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI INTERVENTO.
SENT. 3/56 E. (ORDINANZA PRONUNZIATA IN UDIENZA - 30/4/1956) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI TERZI - TERMINE - INOSSERVANZA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI INTERVENTO.
Testo
La inosservanza dei termini per la proposizione della richiesta di intervento nei giudizi di legittimita' costituzionale, stabiliti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n.87, e 31 delle Norme integrative, comporta il rigetto dell'istanza.
La inosservanza dei termini per la proposizione della richiesta di intervento nei giudizi di legittimita' costituzionale, stabiliti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n.87, e 31 delle Norme integrative, comporta il rigetto dell'istanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 31