Sentenza 4/1956 (ECLI:IT:COST:1956:4)
Massima numero 22
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
15/06/1956; Decisione del
15/06/1956
Deposito del 25/06/1956; Pubblicazione in G. U. 27/06/1956
Titolo
SENT. 4/56 A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - RINVIO ALLA "LEGGE" - RIFERIMENTO ALLA LEGGE STATALE.
SENT. 4/56 A. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - RINVIO ALLA "LEGGE" - RIFERIMENTO ALLA LEGGE STATALE.
Testo
La Costituzione, quando rinvia puramente e semplicemente alla "legge" la disciplina di una determinata materia (come nell'ipotesi dell'art. 108 primo comma), si riferisce soltanto alla legge dello Stato.
La Costituzione, quando rinvia puramente e semplicemente alla "legge" la disciplina di una determinata materia (come nell'ipotesi dell'art. 108 primo comma), si riferisce soltanto alla legge dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 1
Altri parametri e norme interposte