Sentenza 4/1956 (ECLI:IT:COST:1956:4)
Massima numero 24
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  15/06/1956;  Decisione del  15/06/1956
Deposito del 25/06/1956; Pubblicazione in G. U. 27/06/1956
Massime associate alla pronuncia:  22  23


Titolo
SENT. 4/56 C. BOLZANO (PROVINCIA DI) - MASI CHIUSI - ASSUNZIONE DEL MASO - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DEL REDDITO PRESUNTO - ART. 25 LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO 29 MARZO 1954, N. 1 - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA AL PRETORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale relativa alla disposizione dell'art. 25 della legge provinciale di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, che attribuisce al Pretore la competenza per la determinazione del valore del "maso chiuso", e' infondata perche' il legislatore provinciale puo' disciplinare la materia del maso chiuso - che non ha precedenti nell'ordinamento italiano - nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente, e con una potesta' piu' ampia, data la natura dell'istituto, che per le altre materie contemplate nell'art. 11 dello statuto speciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

Altri parametri e norme interposte