Sentenza 5/1956 (ECLI:IT:COST:1956:5)
Massima numero 25
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  19/06/1956;  Decisione del  19/06/1956
Deposito del 26/06/1956; Pubblicazione in G. U. 27/06/1956
Massime associate alla pronuncia:  26


Titolo
SENT. 5/56 A. VALLE D'AOSTA (REGIONE DELLA) - COMPETENZA LEGISLATIVA - INCREMENTO DEI PRODOTTI TIPICI DELLA VALLE. COOPERATIVE E CONSORZI (DI PRODOTTI LATTEO-CASEARI) FINANZIATI DALLA REGIONE - ART. 2, PRIMO COMMA, LEGGE REG. 20 SETTEMBRE 1954 - CONTRASTO CON ART. 2, LETT. N., STATUTO SPECIALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale relativa alla disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge reg. della Valle d'Aosta approvata il 6 agosto 1954 e riapprovata il 20 settembre successivo, concernente la preventiva approvazione da parte dell'amministrazione regionale valdostana, degli statuti delle cooperative e dei consorzi di produttori di latte, che chiedono la costruzione di stabili per caseifici o burrifici, e' infondata, perche' trattasi non di materia della cooperazione e del lavoro, nella quale la Regione manca di qualsiasi competenza, ma di materia riguardante l'incremento dei prodotti tipici della Valle, come tale compresa nella competenza legislativa della Regione di cui all'art. 2 lett. n dello Statuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte