Sentenza 5/1956 (ECLI:IT:COST:1956:5)
Massima numero 26
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
19/06/1956; Decisione del
19/06/1956
Deposito del 26/06/1956; Pubblicazione in G. U. 27/06/1956
Massime associate alla pronuncia:
25
Titolo
SENT. 5/56 B. VALLE D'AOSTA (REGIONE DELLA) - COMPETENZA LEGISLATIVA - INCREMENTO DEI PRODOTTI TIPICI DELLA VALLE - COOPERATIVE E CONSORZI (DI PRODOTTI LATTEO-CASEARI) FINANZIATI DALLA REGIONE - ART. 9 LEGGE REG. 20 SETTEMBRE 1954: DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE IL COLLEGIO SINDACALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 5/56 B. VALLE D'AOSTA (REGIONE DELLA) - COMPETENZA LEGISLATIVA - INCREMENTO DEI PRODOTTI TIPICI DELLA VALLE - COOPERATIVE E CONSORZI (DI PRODOTTI LATTEO-CASEARI) FINANZIATI DALLA REGIONE - ART. 9 LEGGE REG. 20 SETTEMBRE 1954: DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE IL COLLEGIO SINDACALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale relativa alla disposizione dell'art. 9 della legge reg. della Valle d'Aosta, approvata il 6 agosto 1954 e riapprovata il 20 settembre successivo, che prevede la designazione da parte dell'amministrazione reg. valdostana, di uno dei membri del Collegio dei sindaci delle cooperative o dei consorzi concessionari di stabili costruiti dalla Regione per caseifici o burrifici, e' infondata, perche' trattasi non di materia concernente la cooperazione e il lavoro, nella quale la Regione manca di qualsiasi competenza, ma di materia riguardante l'incremento dei prodotti tipici della Valle, come tale compresa nella competenza legislativa della Regione di cui all'art. 2 lett. n dello Statuto.
La questione di legittimita' costituzionale relativa alla disposizione dell'art. 9 della legge reg. della Valle d'Aosta, approvata il 6 agosto 1954 e riapprovata il 20 settembre successivo, che prevede la designazione da parte dell'amministrazione reg. valdostana, di uno dei membri del Collegio dei sindaci delle cooperative o dei consorzi concessionari di stabili costruiti dalla Regione per caseifici o burrifici, e' infondata, perche' trattasi non di materia concernente la cooperazione e il lavoro, nella quale la Regione manca di qualsiasi competenza, ma di materia riguardante l'incremento dei prodotti tipici della Valle, come tale compresa nella competenza legislativa della Regione di cui all'art. 2 lett. n dello Statuto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte