Sentenza 6/1956 (ECLI:IT:COST:1956:6)
Massima numero 27
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del
15/06/1956; Decisione del
15/06/1956
Deposito del 26/06/1956; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/56 A.BOLZANO (PROVINCIA DI) - LEGGI PROVINCIALI ANTERIORI AL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RISERVA DI IMPUGNATIVA A NORMA DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574, ART. 4 - CONTENUTO - LIMITI DI APPLICABILITA'.
SENT. 6/56 A.BOLZANO (PROVINCIA DI) - LEGGI PROVINCIALI ANTERIORI AL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RISERVA DI IMPUGNATIVA A NORMA DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574, ART. 4 - CONTENUTO - LIMITI DI APPLICABILITA'.
Testo
La riserva di impugnativa prevista dall'art. 4 delle Norme di attuazione per lo Statuto del Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 574 del 1951), per il periodo anteriore al funzionamento della Corte costituzionale, consiste in una semplice comunicazione a carattere extra-processuale dell'intendimento di proporre impugnativa contro una legge regionale o provinciale, avente il solo scopo di arrestare l'iter formativo della legge, impedendone la promulgazione.
La riserva di impugnativa prevista dall'art. 4 delle Norme di attuazione per lo Statuto del Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 574 del 1951), per il periodo anteriore al funzionamento della Corte costituzionale, consiste in una semplice comunicazione a carattere extra-processuale dell'intendimento di proporre impugnativa contro una legge regionale o provinciale, avente il solo scopo di arrestare l'iter formativo della legge, impedendone la promulgazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte