Sentenza 6/1956 (ECLI:IT:COST:1956:6)
Massima numero 28
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del  15/06/1956;  Decisione del  15/06/1956
Deposito del 26/06/1956; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  27  29  30


Titolo
SENT. 6/56 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI - PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO - NATURA - PORTATA.

Testo
Ai fini degli artt. 4 e 11 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, debbono considerarsi principi dello ordinamento giuridico dello Stato quegli orientamenti e quelle direttive di carattere generale e fondamentale che si possono desumere dalla connessione sistematica, dal coordinamento e dalla intima razionalita' delle norme che concorrono a formare, in un dato momento storico, il tessuto dell'ordinamento giuridico vigente. I principi generali che scaturiscono da questa coerente e vivente unita' logica e sostanziale del diritto positivo possono riflettere anche determinati settori, per convergere poi in sempre piu' elevate direttive generali coerenti allo spirito informatore di tutto l'ordinamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte