Sentenza 6/1956 (ECLI:IT:COST:1956:6)
Massima numero 29
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del  15/06/1956;  Decisione del  15/06/1956
Deposito del 26/06/1956; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  27  28  30


Titolo
SENT. 6/56 C. REGIONI - COMPETENZA - LIMITI - DIRITTO DEI CITTADINI DI ESERCITARE IN QUALUNQUE PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE LA LORO PROFESSIONE, IMPIEGO O LAVORO. BOLZANO (PROVINCIA DI) - ESERCIZIO DELL'ARTIGIANATO - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA IN APPOSITO REGISTRO - ARTT. 1, 3, QUARTO COMMA, 5 E 21 DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 OTTOBRE 1952 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme di una legge regionale o provinciale, che subordinano, per i lavoratori provenienti da altra regione o provincia, l'esercizio di una attivita' lavorativa a determinate condizioni o comunque a limitazioni, sono in contrasto con il principio costituzionale che vieta alle Regioni di porre limiti o vincoli al diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro (art. 120 Cost.). Pertanto, sono costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, quarto comma, 5 e 21 della legge provinciale di Bolzano approvata il 29 luglio 1952 e riapprovata il 30 ottobre successivo sulla disciplina dell'artigianato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 54

Altri parametri e norme interposte