Sentenza 6/1956 (ECLI:IT:COST:1956:6)
Massima numero 30
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del
15/06/1956; Decisione del
15/06/1956
Deposito del 26/06/1956; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/56 D. RISERVA DI LEGGE PENALE - ESCLUSIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA PENALE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE. (COST., ART. 25). NORME PENALI - NORME CONTENENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISTINZIONE. BOLZANO (PROVINCIA DI) - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ARTIGIANATO - VIOLAZIONI - SANZIONI PENALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 6/56 D. RISERVA DI LEGGE PENALE - ESCLUSIONE DI COMPETENZA LEGISLATIVA PENALE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE. (COST., ART. 25). NORME PENALI - NORME CONTENENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISTINZIONE. BOLZANO (PROVINCIA DI) - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ARTIGIANATO - VIOLAZIONI - SANZIONI PENALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' riservata allo Stato (ed e' esclusa pertanto dalla potesta' legislativa delle Regioni e delle Provincie) la emanazione di norme relative all'esercizio del magistero punitivo. A tal fine la distinzione tra norme penali e norme contenenti sanzioni amministrative va riportata non tanto al carattere della materia a cui la norma si riferisce nel comminare una determinata sanzione, quanto alla natura intrinseca della sanzione stessa, all'organo che e' chiamato ad applicarla, al procedimento da seguirsi nell'applicazione, alle conseguenze giuridiche di essa. In conseguenza e' costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell'art. 19 della legge provinciale di Bolzano approvata il 29 luglio 1952 e riapprovata il 30 ottobre successivo, che commina sanzioni penali per la violazione degli obblighi previsti dalla stessa legge.
E' riservata allo Stato (ed e' esclusa pertanto dalla potesta' legislativa delle Regioni e delle Provincie) la emanazione di norme relative all'esercizio del magistero punitivo. A tal fine la distinzione tra norme penali e norme contenenti sanzioni amministrative va riportata non tanto al carattere della materia a cui la norma si riferisce nel comminare una determinata sanzione, quanto alla natura intrinseca della sanzione stessa, all'organo che e' chiamato ad applicarla, al procedimento da seguirsi nell'applicazione, alle conseguenze giuridiche di essa. In conseguenza e' costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell'art. 19 della legge provinciale di Bolzano approvata il 29 luglio 1952 e riapprovata il 30 ottobre successivo, che commina sanzioni penali per la violazione degli obblighi previsti dalla stessa legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte