Sentenza 7/1956 (ECLI:IT:COST:1956:7)
Massima numero 31
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  15/06/1956;  Decisione del  15/06/1956
Deposito del 02/07/1956; Pubblicazione in G. U. 07/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  32


Titolo
SENT. 7/56 A. REGIONE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI - NORME DI DIRITTO PRIVATO. REGIONE SARDA - AFFITTO FONDI RUSTICI - RIDUZIONE DEL CANONE PER PERDITE O MANCATA PRODUZIONE - LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1950, N. 59, ART. 1 - MODIFICAZIONE DELLE NORME ORDINARIE DI DIRITTO PRIVATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le leggi regionali non possono disciplinare i rapporti (che devono essere regolati dal Codice civile) nascenti dall'attivita' privata rivolta alla terra, quale bene economico, sia nella fase organizzativa che in quella produttiva. Possono invece occuparsi dei problemi attinenti alla organizzazione anche tecnica e allo sviluppo agricolo e forestale della Regione, alla cui soluzione e' interessata la collettivita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 15 novembre 1950 n. 59 della Regione autonoma della Sardegna che, derogando alle norme contenute negli articoli 1635 e 1636 del Codice civile, dispone una riduzione dei canoni contrattuali in misura superiore a quella consentita discrezionalmente al giudice dallo stesso codice, nel caso di perdita fortuita dei frutti, per gli affitti pluriennali o annuali dei fondi rustici.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte