Sentenza 7/1956 (ECLI:IT:COST:1956:7)
Massima numero 32
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  15/06/1956;  Decisione del  15/06/1956
Deposito del 02/07/1956; Pubblicazione in G. U. 07/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  31


Titolo
SENT. 7/56 B. REGIONE SARDA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RIDUZIONE DEL CANONE PER SICCITA' NELL'ANNATA 1948-1949 - LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1950, N. 60, ART. 1 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 15 novembre 1950 della Regione sarda, che disponeva una riduzione del 10% per i canoni di affitto dell'annata agraria 1948-1949, non e' costituzionalmente illegittima in quanto trae la sua giustificazione da criteri di necessita' indilazionabile ed ha un'efficacia limitata nel tempo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte