Sentenza 8/1956 (ECLI:IT:COST:1956:8)
Massima numero 34
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  20/06/1956;  Decisione del  20/06/1956
Deposito del 02/07/1956; Pubblicazione in G. U. 07/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  33  35


Titolo
SENT. 8/56 B. ATTI AMMINISTRATIVI - POTERE DI ORDINANZA DEL PREFETTO - SITUAZIONE DI NECESSITA' ED URGENZA - ART. 2 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S. - INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione dell'art. 2 della legge di p.s., per la quale il prefetto ha la potesta' di adottare, nel caso di emergenza o per grave necessita' pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico, deve essere interpretata non nel sistema nel quale ebbe nascimento, bensi' nell'attuale sistema nel quale vive, e quindi (conforme alla giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, dell'ultimo decennio) nel senso che detti provvedimenti, anche se talvolta valgono a fronteggiare una pluralita' di situazioni, non sono altro che atti amministrativi limitati nel tempo e nell'ambito territoriale dell'ufficio che li ha emanati, e vincolati ai presupposti dell'ordinamento giuridico. Pertanto essi non possono essere confusi con gli atti legislativi, che hanno altri caratteri e altri effetti, ed e' dunque infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2 in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte