Sentenza 264/2019 (ECLI:IT:COST:2019:264)
Massima numero 42867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  05/11/2019;  Decisione del  05/11/2019
Deposito del 10/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40903  42868  42869


Titolo
Ricorso in via principale - Erronea indicazione delle norme impugnate - Non incidenza sul thema decidendum, come individuato nella motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea indicazione della disposizione normativa impugnata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge reg. Calabria n. 53 del 2018. L'indicazione, nelle conclusioni del ricorso, della disposizione impugnata nel precedente ricorso promosso dal ricorrente - l'art. 7, comma 1, lett. b), della legge reg. Calabria n. 37 del 2018 - anziché di quella oggetto del nuovo dubbio di costituzionalità, è riconducibile ad un errore materiale e non incide sul thema decidendum, per la cui individuazione occorre fare riferimento alla motivazione dell'atto di promovimento, in effetti interamente calibrata sul secondo intervento normativo della Regione Calabria. (Precedenti citati: sentenza n. 97 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  28/12/2018  n. 53  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte