Ricorso in via principale - Erronea indicazione delle norme impugnate - Non incidenza sul thema decidendum, come individuato nella motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea indicazione della disposizione normativa impugnata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge reg. Calabria n. 53 del 2018. L'indicazione, nelle conclusioni del ricorso, della disposizione impugnata nel precedente ricorso promosso dal ricorrente - l'art. 7, comma 1, lett. b), della legge reg. Calabria n. 37 del 2018 - anziché di quella oggetto del nuovo dubbio di costituzionalità, è riconducibile ad un errore materiale e non incide sul thema decidendum, per la cui individuazione occorre fare riferimento alla motivazione dell'atto di promovimento, in effetti interamente calibrata sul secondo intervento normativo della Regione Calabria. (Precedenti citati: sentenza n. 97 del 2019).