Sentenza 11/1956 (ECLI:IT:COST:1956:11)
Massima numero 41
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  19/06/1956;  Decisione del  19/06/1956
Deposito del 03/07/1956; Pubblicazione in G. U. 07/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  40


Titolo
SENT. 11/56 B. LIBERTA' PERSONALE - LIMITI - AMMONIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il diritto di liberta' personale non si presenta come illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensi' come diritto a che l'opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato e' titolare, non sia esercitato se non in determinante circostanze e con le dovute forme. In nessun caso pertanto l'individuo puo' essere privato o limitato nella sua liberta' se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato e se non vi sia un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria che ne dia le ragioni. L'art. 13 della Costituzione, sottraendo all'autorita' amministrativa, salvo casi eccezionali di necessita' e di urgenza, i provvedimenti restrittivi della liberta' personale, esprime un precetto concreto e categorico con efficacia invalidante nei confronti delle disposizioni che con esso contrastino. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., concernenti la disciplina dell'ammonizione, disposizioni tutte fra di loro connesse e organicamente dirette all'emanazione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte