Sentenza 12/1956 (ECLI:IT:COST:1956:12)
Massima numero 43
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
21/06/1956; Decisione del
21/06/1956
Deposito del 04/07/1956; Pubblicazione in G. U. 07/07/1956
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 12/56. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENTI PUBBLICI LOCALI - RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI LINGUISTICI - ART. 54 STATUTO SPECIALE - INTERPRETAZIONE. BOLZANO (PROVINCIA DI) - CASSA MUTUA DI MALATTIA - FINALITA' - INTERESSI TUTELATI. (LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1954, N. 25). BOLZANO (PROVINCIA DI) - CASSA MALATTIA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI LINGUISTICI - LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1954, N. 25, ARTT. 6 E 7 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 12/56. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENTI PUBBLICI LOCALI - RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI LINGUISTICI - ART. 54 STATUTO SPECIALE - INTERPRETAZIONE. BOLZANO (PROVINCIA DI) - CASSA MUTUA DI MALATTIA - FINALITA' - INTERESSI TUTELATI. (LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1954, N. 25). BOLZANO (PROVINCIA DI) - CASSA MALATTIA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI LINGUISTICI - LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1954, N. 25, ARTT. 6 E 7 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilendo che la composizione degli organi degli Enti pubblici locali deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici delle popolazioni, nel cui ambito territoriale detti Enti svolgono la propria attivita', afferma un principio di carattere generale, ma non dispone circa le modalita' di attuazione del principio enunciato. La Cassa mutua di malattia di Bolzano, ricostituita con la legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, non persegue pluralita' di scopi di interesse generale per tutti i cittadini della Provincia, ma ha uno scopo particolare nell'interesse unicamente di una categoria di persone ben determinata. Pertanto, non sono in contrasto con l'art. 54 dello Statuto gli artt. 6 e 7 di detta legge, con cui si stabilisce che la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa medesima, ed e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
L'art. 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilendo che la composizione degli organi degli Enti pubblici locali deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici delle popolazioni, nel cui ambito territoriale detti Enti svolgono la propria attivita', afferma un principio di carattere generale, ma non dispone circa le modalita' di attuazione del principio enunciato. La Cassa mutua di malattia di Bolzano, ricostituita con la legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, non persegue pluralita' di scopi di interesse generale per tutti i cittadini della Provincia, ma ha uno scopo particolare nell'interesse unicamente di una categoria di persone ben determinata. Pertanto, non sono in contrasto con l'art. 54 dello Statuto gli artt. 6 e 7 di detta legge, con cui si stabilisce che la composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa medesima, ed e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
Altri parametri e norme interposte