Sentenza 13/1956 (ECLI:IT:COST:1956:13)
Massima numero 44
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
21/06/1956; Decisione del
21/06/1956
Deposito del 04/07/1956; Pubblicazione in G. U. 07/07/1956
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 13/56. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - EDIFICI SEDI DI UFFICI TAVOLARI - APPARTENENZA AL DEMANIO STATALE - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE - ESCLUSIONE - ART. 45, TERZO COMMA, D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574 - SUCCESSIONE DELLA REGIONE AI COMUNI NEI "CONTRATTI" CON LO STATO A TALI EDIFICI ATTINENTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 58 STATUTO SPEC. PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - ESCLUSIONE.
SENT. 13/56. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - EDIFICI SEDI DI UFFICI TAVOLARI - APPARTENENZA AL DEMANIO STATALE - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE - ESCLUSIONE - ART. 45, TERZO COMMA, D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574 - SUCCESSIONE DELLA REGIONE AI COMUNI NEI "CONTRATTI" CON LO STATO A TALI EDIFICI ATTINENTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 58 STATUTO SPEC. PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - ESCLUSIONE.
Testo
Gli edifici, sedi di uffici tavolari, per i quali l'art. 45, comma terzo, del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (contenente Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) prevede che la Regione per la parte ad essi relativa, subentra ai comuni nei contratti fra questi e lo Stato, non rientrano fra i beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, trasferiti alla Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 58 Statuto speciale, ma sono edifici di interesse storico ed artistico che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del Codice civile. E' pertanto infondata, in riferimento all'indicato art. 58 Stat. reg., la questione di legittimita' costituzionale dell'art.45, comma terzo, D.P.R. n. 574 del 1951 (nel quale la espressione "contratti" non va intesa in senso privatistico).
Gli edifici, sedi di uffici tavolari, per i quali l'art. 45, comma terzo, del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (contenente Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) prevede che la Regione per la parte ad essi relativa, subentra ai comuni nei contratti fra questi e lo Stato, non rientrano fra i beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, trasferiti alla Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 58 Statuto speciale, ma sono edifici di interesse storico ed artistico che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del Codice civile. E' pertanto infondata, in riferimento all'indicato art. 58 Stat. reg., la questione di legittimita' costituzionale dell'art.45, comma terzo, D.P.R. n. 574 del 1951 (nel quale la espressione "contratti" non va intesa in senso privatistico).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 58
Altri parametri e norme interposte